STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LEBRAC Storo, 12 maggio 2009
Art. 1 - Denominazione
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione denominata “LEBRAC” Storia, cultura e spettacolo con sede in 38089 Storo (Tn) via Garibaldi n.103.
Art. 2 – Scopi dell’Associazione
L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi anche se non soci per perseguire gli scopi di:
promuovere lo sviluppo culturale dei propri soci;
promuovere lo sviluppo culturale della società e dei territori in cui risiedono e operano i propri soci, così da favorire in loro una crescita personale e culturale; promuovere lo sviluppo culturale anche in altre aree, dove si verificassero esigenze e bisogni inerenti l’oggetto sociale o qualora sia richiesto l’intervento;
favorire lo sviluppo turistico e dell’ambiente in cui risiedono o operano i soci;
fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
salvaguardare gli interessi dei soci in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali ed economici. Considerati gli obiettivi postisi dall’Associazione, così come definito sopra, l’Associazione ha come oggetto i seguenti campi di azione:
ricerche storiche, culturali, ricreative, ed informative in genere, loro pubblicazione e sussidi;
produzione e vendita di materiale audiovisivo nonché qualsiasi attività in campo di pubblicazione, stampa, composizione, riproduzione delle immagini, fotocomposizione, dispense e stampati di qualunque genere;
organizzazione di attività ricreative, turistiche, sportive, culturali, storiche e congressuali;
produzione, allestimento e rappresentazione in forma associata di spettacoli teatrali, radio televisivi, cinematografici e musicali;
gestione di corsi a carattere formativo in genere;
gestione di corsi di formazione musicale in genere;
gestione di un giornale scritto e parlato, di un centro stampa, e comunque la pubblicazione, la diffusione e la relativa commercializzazione in genere di quanto inerente l'oggetto sociale; E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.
Art. 3– Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 - Soci
Possono assumere la qualifica di soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni, che condividono gli scopi dell’associazione e sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali e che intendono:
collaborare al programma di promozione sociale e culturale svolto dall’associazione
oppure utilizzare le iniziative ed i prodotti di promozione sociale e culturale promossi dall’associazione.
beneficiare sia direttamente che indirettamente dei servizi offerti dall’associazione.
Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa.
Non possono divenire soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.
Art. 5 - Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:
a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; - b. la motivazione della domanda di adesione; - c. l'indicazione della effettiva attività svolta; - d. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti - b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: e. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; f. la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda o la dichiarazione che l’istante è in possesso dei necessari poteri per presentare la domanda di ammissione a socio; - g. la qualità della persona che sottoscrive la domanda. - L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli obiettivi dell’associazione e dell’attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci. L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all’Assemblea. La validità della qualità di socio viene conseguita, subordinatamente all'accoglienza della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, all'atto del versamento della quota associativa.
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